È una copertura assicurativa obbligatoria che il costruttore/venditore deve stipulare a tutela dell’acquirente, al momento del trasferimento di proprietà di un immobile nuovo o in costruzione.

🎯 Cosa copre
Copre per 10 anni:
- Danni materiali e diretti all’immobile (strutturali, statici, infiltrazioni gravi);
- Difetti costruttivi gravi che compromettono la stabilità o sicurezza dell’edificio;
- Vizi occulti non rilevabili al momento della consegna.
🧱 Quando è necessaria
- In caso di vendita di immobile da costruire, cioè:
- Lavori non ancora iniziati;
- Lavori in corso;
- Lavori ultimati ma senza agibilità.
📑 Base giuridica
Obbligo sancito dall’art. 4 del D.lgs. 122/2005. Il notaio non può rogitare in assenza della polizza, pena nullità del contratto.
👷♂️ Chi la stipula
Il costruttore, prima del rogito, e la polizza deve essere ceduta all’acquirente.
📉 Durata
10 anni dalla data di ultimazione dei lavori (non dalla data del rogito).
🛡️ Vantaggi per l’acquirente
Garanzia | Beneficio |
---|---|
Tutela reale | Protegge anche dopo il fallimento del costruttore |
Sicurezza economica | Copre costi di ripristino anche molto elevati |
Obbligo legale | Nessun compromesso: deve essere rilasciata |
📊 Esempio di sinistro coperto:
Un’infiltrazione nel solaio dovuta a difetti di impermeabilizzazione si manifesta 3 anni dopo la consegna dell’appartamento: la polizza postuma copre la rimozione e il rifacimento delle impermeabilizzazioni, i danni ai soffitti sottostanti e le spese tecniche di accertamento.
⚠️ Attenzione:
- Non copre vizi estetici o difetti di finitura leggera;
- Deve essere rilasciata da compagnia autorizzata IVASS;
- Spesso è abbinata alla fideiussione per gli acconti (art. 3 D.lgs. 122/2005).
Se desidera analizzare una specifica posizione assicurativa, valutare la congruità della copertura o ottenere preventivi su misura, siamo disponibili per un incontro riservato.
📩 Contatti Pinti Consulenze per un’analisi personalizzata e gratuita.
Tel 0875705500 – whatsapp 327 958 4953 mail: info@pintiassicurazioni.it